Ordinanza n.494 del 1987

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ORDINANZA N. 494

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 116, 117 e 421, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1986 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Poletti Cinzica e Poletti Maria Bambina ed altro, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1986 il pretore di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. nella parte in cui non consente che le persone incapaci di testimoniare a norma della stessa disposizione possano essere liberamente interrogate sui fatti di causa, come invece previsto dall'art. 421, ultimo comma, c.p.c.;

che il giudice a quo si duole in particolare di non poter considerare come risposte a interrogatorio libero - quantomeno al fine di trarne argomenti di prova in analogia con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c. - le deposizioni rese da alcuni testi escussi pur essendo incapaci di testimoniare in quanto aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio;

Considerato che la censura investe una scelta effettuata dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale e che non appare irragionevole che egli abbia ritenuto di non poter accordare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato;

che l'esclusivo raffronto con la disciplina dettata per il processo del lavoro, rispetto al quale sono peraltro previste apposite cautele, non può essere fondatamente operato, attesa la sua natura speciale;

che, pertanto, risulta manifesta la inammissibilità della proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI