ORDINANZA N. 492
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 ("Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari."), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 27 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge con legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui, sanzionando penalmente "la omessa annotazione degli stampati per la compilazione di ricevute fiscali senza definire il relativo obbligo, opera un implicito e generico rinvio alla disciplina fiscale che lo contempla, e cioè ai decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980 (art. 4) e 28 gennaio 1983 (art. 4)" e, dunque, in definitiva, contempla una sanzione penale per la violazione di un obbligo imposto da un atto amministrativo;
Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte (tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi;
che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì chiara la ratio legis, che é quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale e rimandando all'autorità amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, ("Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari."), sollevata, in riferimento all'art. 25, Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 (reg. ord. n. 316 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI