ORDINANZA N. 487
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di prot. del 27 aprile 1987 ('Nomina del Direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena"'), in relazione al quale il Presidente della Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 con cui si dispone la nomina del direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena", in quanto si tratterebbe di funzione riservata alla competenza regionale;
che, in forza della delega disposta con leggi regionali della Toscana 7 aprile 1976, n. 15 (art. 13) e 30 maggio 1978, n. 35 (art. 9), il Comune di Siena, con delibera consiliare del 23 maggio 1985, aveva già provveduto alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari dell'ente;
che tale nomina, disposta per la durata di sei mesi, sarebbe stata con successive delibere comunali, prorogata fino al 14 agosto 1987;
che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto la sua emanazione avrebbe determinato una situazione di paralisi dell'attività istituzionale dell'ente dovuta all'incertezza circa l'organo competente ad amministrarlo;
Considerato che, allo stato degli atti, non é dato di individuare le ragioni asserite dalla ricorrente secondo cui gli effetti della nomina del direttore ad opera dell'impugnato provvedimento paralizzerebbe l'attività dell'ente;
che, non sussistono pertanto le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI