Ordinanza n.475 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 475

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1984 (n. 4 ordinanze) e il 28 luglio 1984 dal Pretore di Pietrasanta e il 19 febbraio 1986 dal Tribunale di Lucca, iscritte rispettivamente ai nn. 473, 474, 475, 476 e 1186 del registro ordinanze 1984 e al n. 703 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984, n. 59- bis dell'anno 1985 e n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta solleva con le ordinanze in epigrafe questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, che nell'incriminare i fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi determinato, per il tramite di una fisica necessità o anche di una necessità di carattere economico, in riferimento agli artt. 27, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione;

Considerato che con le ordinanze si chiede alla Corte una pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una esimente, la cui complessa ed opinabile articolazione é di per sé dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie del potere legislativo;

che in casi analoghi la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni proposte (cfr. specialmente la sentenza n. 214 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI