Ordinanza n.459 del 1987

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ORDINANZA N. 459

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) così come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1986 dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di CARLISI Silvestre, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Prato con ordinanza 7 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1966, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende alle armi comuni da sparo la disciplina sanzionatoria prevista per le armi da guerra;

Considerato che il giudice a quo ha omesso d'esporre i fatti relativi al procedimento penale nel corso del quale la questione é stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la rilevanza;

Che, pertanto, la questione va ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI