ORDINANZA N. 459
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) così come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1986 dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di CARLISI Silvestre, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Prato con ordinanza 7 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1966, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende alle armi comuni da sparo la disciplina sanzionatoria prevista per le armi da guerra;
Considerato che il giudice a quo ha omesso d'esporre i fatti relativi al procedimento penale nel corso del quale la questione é stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la rilevanza;
Che, pertanto, la questione va ritenuta manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI