ORDINANZA N. 458
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2942 e 2952 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1979 dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra Carmignola Francesco e la S.p.A. Assicurazioni Ausonia, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952 Cod. civ., per la parte in cui stabilisce la durata del termine di prescrizione, in relazione all'art. 2947 Cod. civ., e dell'art. 2942 Cod. civ., in quanto, in relazione alle fattispecie dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contempla l'impossibilità fisica e psichica conseguente all'infortunio medesimo quale causa di sospensione del termine di prescrizione;
Considerato che gli articoli 2952 e 2947 cod. civ. disciplinano ipotesi tra di loro molto diverse, in quanto l'art. 2952 Cod. civ. attiene ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto illecito e, comunque, ha come soggetti da un canto il creditore e dall'altro un terzo estraneo all'eventuale fatto illecito mentre l'art. 2947 Cod. civ. attiene sempre ad un'obbligazione da fatto illecito ed il relativo rapporto obbligatorio corre tra il creditore e l'autore dell'illecito;
che, pertanto, le situazioni di cui agli artt. 2952 e 2947 Cod. civ. possono essere diversamente disciplinate senza violare l'art. 3 Cost.;
che la diversa disciplina non é manifestamente irrazionale per le ragioni innanzi indicate;
che, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2942 Cod. civ., l'istituto della prescrizione, previsto per fini di certezza del diritto, conduce a ritenere tassative le cause di sospensione previste dalla legge;
che, peraltro, il diritto vivente si é limitato a prendere in considerazione, in via del tutto eccezionale, solo cause d'impossibilità giuridica e mai di mero fatto;
che, per quanto concerne l'assunta violazione dell'art. 24 Cost., la prescrizione, come regolata dalle disposizioni impugnate, si rivela essere di natura certamente sostanziale e, pertanto, non può sussistere violazione del diritto alla difesa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2952 e 2942 Cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'Appello di L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI