ORDINANZA N. 453
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali") e 157 del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 11 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale "del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in relazione agli artt. 100, testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e 157 c.p." nella parte in cui non prevede che ai reati contemplati dagli artt. 100, secondo e terzo comma, e 104, secondo comma, sia applicabile il più breve termine di prescrizione di due anni, anziché quello ordinario decennale;
Considerato che in ordinanza non è contenuto alcun cenno ai fatti oggetto delle imputazioni e che il giudice a quo ha omesso ogni riferimento alla intervenuta, prescritta delibazione in ordine alla rilevanza della sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"), in relazione agli artt. 100, d.P.R. 16 maggio, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e 157 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 232 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI