ORDINANZA N. 449
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ("Concessione di amnistia per reati tributari") promossi con ordinanze emesse il 3 maggio 1985 dal Tribunale di Cremona e il 18 settembre 1986 dal Tribunale di Udine, iscritte rispettivamente al n. 451 del registro ordinanze 1985 e al n. 758 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985 e n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 18 settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'amnistia coloro che commisero reati tributari concernenti l'imposta sul valore aggiunto nel periodo 1ø gennaio 1982-30 gennaio 1982;
Considerato che l'omessa esposizione dei fatti relativi al procedimento penale nel corso del quale la questione é stata sollevata non consente di valutarne la rilevanza, essendo apodittica l'affermazione del giudice a quo secondo il quale la questione sarebbe senza dubbio rilevante "perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità o meno di dichiarare estinto il reato avendo avuto l'imputato la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa soltanto per i fatti commessi fino a tutto l'anno 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ("Concessione di amnistia per reati tributari"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Udine con ordinanze nn. 451 del 1985 e 758 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI