ORDINANZA N. 446
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/p/rima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Alessandria é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.10, lett. f) , (recte lett. d), nel testo sostituito con l'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui esclude dal beneficio della detrazione IRPEF le spese per cure mediche e chirurgiche corrisposte a non residenti nel territorio dello Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 32 e 77 Cost.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'indicata norma sia nel testo originario (sent. n. 142 del 1982), sia nel testo modificato dapprima dalla l. n. 114/1977 e successivamente dal d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. in l. 22 dicembre 1980, n. 891 (sent. n. 245 del 1982) nei sensi auspicati dal Collegio rimettente;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), (recte lett. d), nel testo modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 32 e 77 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI