ORDINANZA N. 443
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenne al personale femminile in caso di disoccupazione del marito) promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal T.A.R per il Lazio, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Allemand Vittoria ed altre contro il Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 29, 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote complementari di indennità di carovita (ora quote di aggiunta di famiglia) per figli minori a carico, in favore del personale femminile coniugato, é prevista soltanto se il marito si trovi in particolari condizioni (assenza, inabilità al lavoro, separazione legale, disoccupazione o detenzione) laddove invece al personale maschile, per i figli minori a carico, competono le suddette quote indipendentemente dalla situazione in cui versi la moglie;
che la violazione dei menzionati parametri costituzionali é dedotta per assunta discriminazione in base al sesso, ai danni della donna lavoratrice coniugata con figli minori a carico;
che il T.A.R. non manca, comunque, di rilevare che la questione va riferita soltanto al periodo antecedente l'entrata in vigore della l. 9 dicembre 1977, n. 903, "che ha assicurato la parità dei lavoratori d'ambo i sessi nonché la parità dei coniugi per quanto concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia";
Considerato che l'impugnato d.P.R. n. 592 del 1955, avendo natura regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte, talché la relativa questione si appalesa manifestamente inammissibile;
che peraltro, ai fini prospettati, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, l. 11 aprile 1950, n.130 come modificato dall'art. 8 l. 8 aprile 1952, n. 212, da cui trae fonte l'impugnato regolamento (sentenza n. 83 del 1983);
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenne al personale femminile in caso di disoccupazione del marito), sollevata dal T.A.R. Lazio, in riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI