ORDINANZA N. 439
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n, 497, in quanto, prevedendo la riduzione di un terzo della pena edittale relativa ai reati attinenti alle armi da guerra se i fatti medesimi si riferiscono alle armi comuni da sparo, senza accordare questo trattamento favorevole ai "giocattoli pirici" e in genere agli esplosivi di cui alla cat. V del D.M. 4 aprile 1973 (i quali sarebbero dotati di capacità d'offesa assai ridotta e comunque sicuramente minore di quella delle armi comuni da sparo), determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dell'imputato della fattispecie meno grave, che non potrà fruire della riduzione di pena prevista invece per l'imputato della fattispecie più grave;
Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena per i diversi comportamenti e che l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite della razionalità;
che la fattispecie disciplinata dalla norma denunciata - detenzione e vendita di "giocattoli pirici" non "classificati" dal D.M. 4 aprile 1973, e pertanto da qualificare come esplosivi - é diversa, in funzione di una maggiore potenzialità offensiva, da quelle relative alle armi comuni da sparo;
che, pertanto, il legislatore, non estendendo a detta fattispecie la diminuente de qua ha operato una scelta che, rientrando sicuramente nella sua discrezionalità e, non apparendo arbitraria o irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI