ORDINANZA N. 430
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Teano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Diamante Guglielmo, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost., della legittimità costituzionale dell'art.107 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione in cui é stata convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza competente a provvedere;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha dichiarato infondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del 1981, impugnato in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. in quanto, nello stabilire che le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata sono determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi (tra l'altro) di residenza all'estero di costui;
che a fondamento di tale pronuncia sta il rilievo che in tal caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore) disporre le ricerche del condannato e promuovere l'esecuzione quando venga ritrovato; che prima di tale momento, le modalità esecutive della sanzione sostitutiva non possono né debbono essere determinate, non essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza di condanna; e che, dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia fissato la propria residenza;
che i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie ora in esame, tanto la dedotta carenza di precostituzione del giudice, quanto la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in un mero ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva;
che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n.689, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost. dal Pretore di Teano con ordinanza del 10 febbraio 1986 (r.o. 419/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI