ORDINANZA N. 404
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519 capoverso, n.1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Roccuzzo Agrippino, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone con ordinanza 30 ottobre 1986 (reg. ord. n. 38 del 1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n.1 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo di un'assurda ingiustificata parità di trattamento sanzionatorio riservato dalla norma denunziata a chi si congiunge carnalmente con persona minore di anni 14, abbia questa prestato o meno il suo consenso;
Considerato che nell'ordinanza non v'é la benché minima esposizione dei fatti di causa né alcuna motivazione sulla rilevanza della questione promossa che é solo apoditticamente affermata;
che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione é manifestamente inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1 del codice penale promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI