ORDINANZA N. 380
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il 10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n. 485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima dilazione dell'adempimento;
che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e comunque per l'infondatezza della proposta questione;
Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento sfugge al ministero di questa Corte ed é riservato al Parlamento e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI