Ordinanza n.374 del 1987

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ORDINANZA N. 374

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2942, n. 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 (notificata il 18 e comunicata il 28 gennaio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 148 R.O. 1980) nel giudizio promosso, con atto notificato il 17 febbraio 1977,da Ravarotto Rinaldo, quale legale rappresentante in una con la consorte Canevello Laura del minore figlio Corrado, che aveva convenuto Antonio Benvenuto, il quale aveva investito il 6 ottobre 1969 il figlio minore Corrado, e la Compagnia di Assicurazione di Milano, assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti, l'adìto Tribunale di Genova - premesso che i convenuti avevano eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni, che il reato di lesioni colpose in danno del minore si era estinto per amnistia il 22 maggio 1970, che l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazioni di Milano il 26 settembre 1973 e al Benvenuto il 9 settembre 1975, che, non essendo applicabile alla specie la l. 24 dicembre 1969, n. 990, l'attore era privo di azione diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice e non poteva quindi ravvisarsi alcun rapporto di solidarietà tra il Benvenuto e la Compagnia e, quindi, la lettera inviata alla Compagnia di Assicurazione di Milano sotto la data del 26 settembre 1973 non poteva produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione di guisa che il termine di prescrizione (due anni dalla lettera 6 ottobre 1971) era già decorso al momento dell'invio della lettera 9 settembre 1975 - ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c., per il quale la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione della incapacità, nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al periodo in cui gli stessi non siano rappresentati legalmente; II) avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 3 giugno 1980, nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la questione é manifestamente infondata perché non é la denunciata norma che contempla la specie della negligenza del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c. nella parte in cui delimita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente rappresentati, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost. con ordinanza 21 dicembre 1979 del Tribunale di Genova (n. 148 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI