ORDINANZA N. 365
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ("Disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto"); promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Alessandria, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Ufficio IVA di Alessandria notificava alla ditta Automarket di Cassola Carlo nel settembre 1978 distinti avvisi di rettifica ed irrogazione pene pecuniarie per omessa fatturazione di vendita negli anni 1973-77 di autovetture usate;
che il Cassola, il quale non proponeva ricorso avverso gli anzidetti avvisi, non era in possesso del registro di carico e scarico, allora richiesto per poter vincere la presunzione di cessioni e di acquisti di cui all'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
che in data 5 marzo 1979 l'ufficio IVA notificava sulla base degli avvisi suddetti ingiunzioni di pagamento, avverso le quali il contribuente proponeva ricorso, fra l'altro richiamando il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, che aveva modificato l'art. 53 citato - con efficacia retroattiva al 1ø gennaio 1973, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto - nel senso di rendere possibile il superamento della presunzione prevista nel detto articolo attraverso altri documenti in possesso del contribuente;
che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, su istanza del ricorrente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94,contenente disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del d.P.R. n. 633/72 in materia di i.v.a., in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost.; e precisamente nella parte in cui esclude dai benefici ivi previsti gli accertamenti divenuti definitivi anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche nel caso in cui le pene pecuniarie non siano state ancora pagate, in quanto ciò costituirebbe un trattamento discriminatorio fra contribuenti e verrebbe impedito al ricorrente di provare l'assenza di ogni violazione a suo carico;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;
Considerato che l'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 stabilisce, al primo comma, che le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (che dispone l'efficacia retroattiva all'1 gennaio 1973, fra l'altro, del nuovo testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 633/72) "non danno luogo a rimborso di imposte né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto";
che la censura appare chiaramente infondata, in quanto:
a) circa l'art. 3 Cost., certamente non identiche, né analoghe sono le situazioni del contribuente a seconda che l'accertamento nei suoi confronti sia divenuto definitivo o meno: conseguentemente, l'aver discriminato, con riguardo all'applicazione di una nuova normativa, tra situazioni definitive e situazioni pendenti circa l' an e il quantum di un'obbligazione tributaria costituisce indubbiamente un uso non irrazionale della discrezionalità da parte del legislatore;
b) riguardo all'art. 24 Cost. esso non é correttamente invocato là dove, come nel caso di specie, la norma censurata non attiene alla tutela processuale di determinate situazioni sostanziali, ma circoscrive (non irrazionalmente, come detto sub a) la stessa sussistenza di posizioni di diritto sostanziale;
che, peraltro, non può non osservarsi che il legislatore, nel dettare la disciplina censurata, si é sostanzialmente uniformato anche al principio affermato da questa Corte con riferimento alle proprie pronunce di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.), che non hanno effetto nei confronti dei rapporti esauriti (cfr. sent. 139/84);
che la censura in riferimento all'art. 23 Cost. é assolutamente priva di motivazione;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI