ORDINANZA N. 359
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, n. 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1982 dal Tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 14 aprile 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusazione del giudice per grave inimicizia con il difensore dell'imputato;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza e comunque non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad affermare apoditticamente nel dispositivo la rilevanza della questione, é priva di ogni riferimento al caso di specie, con conseguente elusione del precetto dell'art. 3, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 14 aprile 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI