ORDINANZA N. 336
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con n. 6 ordinanze emesse il 1ø febbraio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritte ai nn. 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Calderisi Luigi, imputato di avere omesso di annotare sul prescritto registro 250 ricevute fiscali, il Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza del 1ø febbraio 1986 (reg. ord. n. 299 del 1986) sollevava, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, il quale commina sanzioni penali per "chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni";
che, secondo il giudice rimettente la descrizione di tale fattispecie di reato, rinviando ad atti amministrativi per quanto riguardava le "prescritte annotazioni" - ossia ai decreti ministeriali di attuazione della l. 10 maggio 1976 n. 249, contenente tra l'altro norme in materia di documenti di accompagnamento e di ricevute fiscali -, violava il principio di riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: questa norma infatti escludeva, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, che il precetto penale, per effetto di un rinvio espresso o tacito, venisse integrato da atti amministrativi;
che ordinanze di identico contenuto venivano emesse dallo stesso giudice nel corso dei procedimenti penali contro Giordani Francesco, Marrone Nicola, Magnifico Savino, Barriello Lucia e Piscopo Maria Mattea (registro ord. nn. da 300 a 304 del 1986);
Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte (tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi;
che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì chiara la ratio legis, che é quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale e rimanendo all'autorità amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI