ORDINANZA N. 325
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena, iscritta al n. 1066 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516 e contenente disposizioni dirette ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie, prevede, quanto all'imposta sul valore aggiunto, la possibilità per i contribuenti di presentare dichiarazioni integrative e stabilisce l'estinzione delle controversie qualora l'imposta risultante da dette dichiarazioni non sia inferiore a determinati limiti; il successivo art. 30, inoltre, dopo aver fissato i termini per il versamento, dispone che, in caso di omissione o di ritardo, l'ufficio proceda alla riscossione, con gli interessi e la soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. la Combustibile, la Commissione tributaria di primo grado di Siena con ordinanza del 6 luglio 1984 (reg. ord. n. 1066 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 citt., dubitando che il mantenimento dell'effetto estintivo delle suddette dichiarazioni integrative tanto nel caso che ad esse fosse seguito il versamento quanto nel caso che il contribuente, come nella specie, non avesse pagato nulla, integrasse una violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva e chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di rimessione - ossia quello del pari trattamento tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi - é chiaramente insussistente, giacché solo i secondi sono tenuti a pagare gli interessi e la soprattassa di cui sopra; il mantenimento dell'effetto favorevole alla dichiarazione integrativa anche per i morosi, inoltre, lungi dall'ostacolare la riscossione del tributo da parte dell'erario, la rende più spedita attraverso l'eliminazione delle controversie;
che pertanto le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. si appalesano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI