ORDINANZA N. 324
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gandolfo Corrado - il quale lamentava che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 non fosse stato riconosciuto in detrazione un costo sopportato dalla sua impresa ma di cui egli aveva omesso la registrazione nei libri contabili - la Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord. n. 583 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale escludeva la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali;
che, ad avviso della Commissione, mentre dal complesso delle disposizioni del d.P.R. cit. sembrava dover essere soggetto ad irpef solo l'utile netto delle imprese, ossia il ricavo depurato da ogni costo, la norma impugnata, escludendo la detrazione dei costi non registrati, sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 186 del 1982, con cui questa Corte ha osservato che l'impugnato art. 74 tutela l'interesse dell'Amministrazione delle finanze, ammettendo la deduzione dei soli costi debitamente provati, con ciò non introducendo alcuna odiosa discriminazione ma imponendo un ragionevole onere al contribuente e non violando neppure l'art. 24 Cost., in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale;
Visti gli artt. 26 l. 11 maggio 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sent. n. 186 del 1982
.Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.