Ordinanza n.315 del 1987

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ORDINANZA N. 315

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina sull'imposta di registro) promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152 e 159 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Cozzani Elvira ed inteso ad ottenere il rimborso di una soprattassa per infedele dichiarazione ai fini dell'imposta per l'incremento di valore degli immobili, la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 5 dicembre 1978 (reg. ord. n. 276 del 1980) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, il quale, dopo aver previsto una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta qualora l'incremento di valore definito dall'ufficio superasse di oltre un quarto l'incremento di valore dichiarato dal contribuente, riduceva alla metà la soprattassa medesima nel caso di definizione per omessa impugnazione o per adesione del contribuente stesso;

che ad avviso della Commissione, l'inflizione di detta sanzione anche in caso di buona fede del soggetto passivo d'imposta e di sua effettiva disponibilità ad accettare il maggior accertamento dell'ufficio, contrastava col principio generale di adeguatezza delle sanzioni, di qualsiasi natura, all'esistenza di un comportamento illecito doloso o colposo, e, in particolare, coi principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di determinazione del valore degli immobili;

che nel corso di un procedimento iniziato da Bacchini Anna Maria ed inteso ad ottenere il rimborso di una pena pecuniaria ed interessi per insufficiente dichiarazione del valore di un immobile acquistato (stesso atto di cui sopra), ai fini dell'imposta di registro, la suddetta Commissione tributaria con ordinanza del 5 dicembre 1978 (reg. ord. n. 277 del 1980) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, il quale, dopo aver previsto una pena pecuniaria nel caso che il valore accertato dall'ufficio superasse di oltre un quarto quello dichiarato dal contribuente, ne disponeva l'attenuazione per il caso che l'accertamento fosse divenuto definitivo per adesione del medesimo;

che l'ordinanza di rimessione era motivata come la precedente;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, per la loro connessione, debbono essere riuniti;

che, com'é giurisprudenza costante di questa Corte, le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli; né appare irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria connessa ad una inesatta dichiarazione e riferita al valore di un immobile trasferito;

che pertanto le questioni sollevate dalla stessa Commissione tributaria risultano manifestamente infondate;

che resta salva l'eventuale applicazione, da parte della Commissione tributaria rimettente, del nuovo t.u. sull'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI