ORDINANZA N. 275
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, (Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) promossi con tre ordinanze emesse il 15 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Monza sui ricorsi proposti da S.a.s. Falcor Alfa, S.a.s. Colfal Alfa e S.p.a. Immobiliare Rita, iscritte ai nn. 396, 397 e 398 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 15 ottobre 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui impone di ritenere osservato il termine per la denunzia I.N.V.I.M. decennale, nel caso in cui essa sia stata presentata per mezzo del servizio postale, solo quando la data di ricezione da parte dell'ufficio venga a cadere entro il termine medesimo, restando, invece, irrilevante la circostanza che tempestiva ne sia stata la spedizione;
che il giudizio a quo ha ad oggetto il pagamento di una soprattassa ai sensi dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972, applicata in quanto, pur avendo i contribuenti provveduto alla tempestiva spedizione della denunzia ed al versamento dell'imposta dovuta, la ricezione della denunzia medesima era avvenuta oltre il termine suddetto;
che, ai sensi dell'art. 31, comma quarto, del sopravvenuto d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, per le controversie aventi ad oggetto violazioni commesse fino al 31 dicembre 1981, relativamente a varie imposte, fra cui quella relativa all'incremento di valore degli immobili, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità omesse, previa osservanza di quanto stabilito dal quinto comma dello stesso art. 31, come modificato dalla citata legge di conversione e, ulteriormente, dal d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27;
che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta si impone il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Monza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI