ORDINANZA N. 264
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94; promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Milano il 13 ottobre 1986 nel procedimento civile vertente tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa (reg. ord. n. 24 del 1987) e il 16 dicembre 1986 nei procedimenti vertenti tra Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra Boni Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987), pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n.12, prima serie speciale, del 18 marzo 1987 e n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa ed avente per oggetto il rilascio di un immobile abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 24 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n.94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire;
che il Pretore faceva riferimento:
a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica;
b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;
c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito operava senza differenziare il numero dei componenti la famiglia, onde appariva lesa anche l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;
d) ancora gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma escludeva il limite di reddito su indicato qualora il conduttore dimostrasse di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti, così riscontrandosi una discriminazione in favore del conduttore più abbiente;
che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore con ordinanze del 16 dicembre 1986, emesse nei procedimenti vertenti tra Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra Boni Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987);
che in queste due ordinanze il giudice rimettente prendeva atto della sopravvenienza del d.l. 29 ottobre 1986 n.708, contenente misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di abitazioni, ma riteneva la persistente rilevanza delle questioni sollevate, così motivando: "quali che possano essere i criteri della nuova pianificazione dei provvedimenti di rilascio, sembra da escludere, per il grande numero dei provvedimenti con identica motivazione, che si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito dalla data definitiva di esecutorietà";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata, debbono essere riuniti;
che con l'art.1 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito in l. 5 aprile 1985 n.118, é stata disposta la sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn.1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3), 4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629 convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980 n. 25" (comma 3);
che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio risultano essere stati emessi il 12 maggio 1985, il 18 settembre 1985 ed il 14 febbraio 1986, ossia dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi ora detti senza che il giudice a quo abbia motivato sull'applicabilità della norma impugnata, ossia sulla rilevanza delle questioni da lui sollevate;
che ultimamente la materia é stata disciplinata con d.l. 29 ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre 1986 n. 899;
che nelle ordinanze di rimessione nn. 64 e 65 del 1987 il Pretore fa bensì riferimento al sopravvenuto d.l. n. 708 del 1986 cit., ma non verifica la sua incidenza sulle singole e concrete fattispecie a lui sottoposte.
che pertanto le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 36 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI