ORDINANZA N. 254
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, commi primo e secondo, dell'art. 10, commi primo e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1986 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero di grazia e giustizia ed altro contro Agnello Maria ed altri ed Agnello Maria e Spallitta Elio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto, sul ricorso proposto da Bagarotto Giancarlo contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto, sul ricorso proposto da Magro Luigi ed altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Veneto, sul ricorso proposto da Mandò Giancarlo ed altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 dal T.A.R. per la Regione siciliana - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Alongi Alfonso ed altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Puchetti Dario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 22 aprile 1986, nonché il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con tre ordinanze del 28 ottobre 1986 ed il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza datata 12 giugno 1986, hanno sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia delle sentenze non passate in giudicato aventi ad oggetto le domande dei magistrati dei vari ordini e degli avvocati dello Stato dirette ad ottenere l'estensione alle varie categorie dell'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e degli "scatti" di cui all'art. 5 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; b) degli artt. 1, primo comma, 2 e 10, secondo comma, della citata legge n. 425 del 1984, nella parte in cui negano per il passato l'estensione di dette competenze alle categorie di cui sopra, contraddicendo in via d'interpretazione autentica la costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia;
Considerato che le medesime questioni di legittimità costituzionale sono già state decise dalla Corte con la sentenza n. 123 del 7 aprile 1987;
che tale pronuncia ha dichiarato: a) la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425; b) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 e 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE