SENTENZA N. 227
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
A CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fiorese Gianfranco contro la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Fiorese Gianfranco e della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi gli avvocati Gianni Lanzinger e Paolo Barile per Fiorese Gianfranco e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1. - Gianfranco Fiorese, residente a Bolzano, avendo chiesto all'Amministrazione provinciale un contributo per la costruzione di un'abitazione popolare di categoria E 3) ed avendo ricevuto una comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comitato per l'edilizia residenziale, stante la mancanza del certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui all'art. 3 l. provinciale 20 agosto 1972 n. 15, presentava ricorso al Consiglio di Stato. Egli lamentava anzitutto una violazione di legge, affermando che lo stesso giudice amministrativo, con decisione della Sez. IV n. 439 del 1984, aveva escluso la necessità della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento generale della popolazione; affermava poi l'illegittimità del provvedimento, per vizi attinenti specificamente alla disciplina provinciale dell'edilizia economica e popolare.
La IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo 1986 (reg. ord. n. 748 del 1986) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, come modificato dalle successive leggi provinciali 25 novembre 1978 n. 52, 12 giugno 1979 n. 5 e 21 novembre 1983 n. 45, nella parte in cui, per i benefici in materia di edilizia sociale, attribuiva rilevanza all'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.
Il collegio rimettente precisava anzitutto che l'impugnato art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, e succ. mod., stabiliva la ripartizione dei benefici in materia di edilizia sociale fra i tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra ciascun gruppo ed il relativo fabbisogno; di conseguenza, esso poneva certamente l'onere della documentazione di appartenenza attraverso il certificato attestante la dichiarazione resa nel censimento.
Ciò premesso, il giudice a quo dubitava che tali disposizioni fossero compatibili con le sopra citate norme costituzionali, ossia con il riconoscimento del valore preminente della persona umana (art. 2), col principio di eguaglianza e di non discriminazione (art. 3), nonché col favore verso l'accesso alla proprietà privata dell'abitazione (artt. 42 e 47).
Era chiaro, infatti, che l'art. 6 Cost. che impone la tutela delle minoranze linguistiche e l'art. 15 Statuto della Regione Trentino- Alto Adige - che prevede la ripartizione dei fondi destinati a scopi assistenziali e sociali in proporzione alla consistenza ed ai bisogni dei gruppi etnici - potevano bensì giustificare le discriminazioni poste nell'interesse collettivo delle comunità protette ma non quelle dirette alle singole persone e concernenti interessi individuali fondamentali, quale, come nel caso di specie, l'interesse all'abitazione.
2. - Analoghe considerazioni venivano svolte dal Fiorese, tempestivamente costituitosi.
La Provincia di Bolzano interveniva, affermando preliminarmente l'inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo: infatti il ricorrente aveva dedotto soltanto la non necessità del certificato attestante la dichiarazione di appartenenza linguistica, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, e il Consiglio di Stato nella sua ordinanza aveva già dichiarato l'infondatezza di questa tesi, così rendendo possibile l'immediata decisione della causa nel merito ed escludendo quindi l'influenza del dubbio di costituzionalità.
Nel merito l'interveniente osservava che la norma impugnata era giustificata dall'art. 15 Statuto cit., adottante il criterio della proporzionale etnica in materia assistenziale, in cui é compresa anche quella relativa alle case popolari.
3. - In prossimità dell'udienza il Fiorese depositava una memoria, riportandosi a quanto già dedotto nell'atto di costituzione.
4. - Anche la Provincia di Bolzano depositava una memoria.
Preliminarmente essa deduceva un altro motivo d'inammissibilità delle questioni, escludendo che l'impugnato art. 3 l. prov. n. 15 del 1972 fosse applicabile nel giudizio amministrativo a quo. Detta norma infatti riferiva il criterio della proporzionale etnico-linguistica a diverse categorie di finanziamenti per l'edilizia sociale, tra le quali non rientrava però quella (E 3) in base alla quale il Fiorese presentò la sua istanza alla Provincia.
Ciò escludeva la rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Nel merito l'interveniente svolgeva ulteriormente gli argomenti già dedotti nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto
1. - Come già é detto in narrativa, Gianfranco Fiorese proponeva ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di rigetto, da parte del Comitato per l'edilizia residenziale della Provincia di Bolzano, della domanda per il contributo relativo alla costruzione di un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 2, lett. E 3), legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15. Il rigetto era stato pronunciato per effetto della mancata dimostrazione, mediante il prescritto certificato, dell'appartenenza ad uno dei gruppi etnico-linguistici (italiano, tedesco e ladino), tra i quali i fondi annualmente disponibili per l'edilizia sociale dovevano essere ripartiti (art. 3, primo comma, l. citata), seguendo poi l'attribuzione individuale in base alla graduatoria formata nell'ambito di ciascun gruppo.
Nel corso del giudizio, l'adito Consiglio di Stato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'indicato art. 3, con riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma e 47 della Costituzione.
Premetteva il giudice a quo che il processo in corso non concerneva soltanto gli effetti della omessa esibizione del certificato suddetto, ma riguardava l'intera disciplina sostanziale dell'edilizia sociale e in particolare la preliminare ripartizione, tra i suddetti gruppi, degli alloggi e dei contributi annualmente disponibili (art. 3 della legge provinciale più volte citata, come modificato dalle successive leggi n. 52 del 1978, n. 5 del 1979 e n. 45 del 1983). Ciò posto, sembrava al giudice rimettente che detta normativa, in quanto dava rilievo, ai fini del conseguimento di un bene primario quale l'abitazione, al gruppo etnico-linguistico del richiedente, invece di limitarsi esclusivamente al suo stato di bisogno, contrastasse con le sopra indicate norme costituzionali: in particolare, perché, a suo avviso, sacrificava il valore preminente della persona umana, violava il principio di eguaglianza ed ostacolava infine l'accesso alla proprietà privata dell'abitazione.
2. - L'intervenuta Provincia di Bolzano ha formulato due eccezioni di inammissibilità della proposta questione per irrilevanza nel giudizio a quo.
In proposito osserva la Corte che la prima eccezione non può essere condivisa, in quanto presuppone che il giudizio a quo concerna unicamente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione del ricordato certificato, mentre il giudice rimettente, a cui spetta l'interpretazione e la qualificazione giuridica delle deduzioni formulate dalle parti, ha ritenuto, come sopra già precisato, che il suddetto giudizio riguardi anche, con priorità logico-giuridica, l'applicabilità della normativa sulla ripartizione dei contributi per l'edilizia sociale fra i tre gruppi etnico-linguistici; appunto per ciò egli ha ritenuto necessario, in via pregiudiziale, l'accertamento della legittimità costituzionale della normativa stessa: ne consegue che, sotto questo profilo, non regge la censura mossa all'ordinanza con cui é stata sollevata la suddetta questione di legittimità costituzionale.
3. - A diversa conclusione devesi invece pervenire relativamente all'altra eccezione d'inammissibilità dedotta dalla Provincia.
La disposizione censurata, ossia il cit. art. 3, si riferisce testualmente ai contributi previsti dalle lettere E 1) nonché E 2) del precedente art. 2, ma non comprende quello di cui alla lettera E 3), il quale, per contro, é il solo a venire in considerazione nella fattispecie concreta. Ciò non é stato avvertito dall'ordinanza di rimessione, la quale muove dall'implicito presupposto che la ricordata disposizione si riferisca alle tre categorie di contributi, mentre quella classificata E 3) esula dalla previsione normativa.
Né chiaramente alcun elemento di segno diverso può trarsi dalla legge provinciale 31 agosto 1984 n. 11, la quale ha introdotto l'indicato tipo di intervento E 3), in quanto essa ha modificato esclusivamente la previsione dell'art. 2 cit. l. n. 15 del 1972, ma ha lasciato immutata la successiva disposizione dell'art. 3, sospettata dal giudice a quo di illegittimità costituzionale. Ed al riguardo vale osservare che il criterio di ripartizione dei benefici in materia di edilizia sociale fondato sull'appartenenza etnica costituisce, come peraltro anche l'ordinanza di rimessione riconosce, un'eccezione al generale principio di eguaglianza e quindi, secondo le comuni regole di ermeneutica, non risulta applicabile oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Conforta tale interpretazione anche la circostanza che la legge, per il contributo di cui alla lettera E 3), oltre ad usare una formula eccezionalmente lata, dispone che si può prescindere dal punteggio della graduatoria, il quale é invece vincolante per i contributi E 1) ed E 2); sicché può dedursi che la categoria E 3) concerne casi straordinari di bisogno, i quali sono valutabili non già secondo i comuni parametri, ma solo in relazione alle specifiche caratteristiche di quelle concrete situazioni che richiedano una particolare tutela solidaristica. E ciò ha potuto indurre il legislatore provinciale a prescindere anche dall'appartenenza ai vari gruppi etnico-linguistici e a dare incondizionata prevalenza allo stato di bisogno.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma e 47 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987