Ordinanza n.212 del 1987

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ORDINANZA N. 212

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze: ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 1986; ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.A. 3M Italia Finanziaria, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e della S.p.A. 3M Italia Finanziaria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che

1. - Il Tribunale di Torino e la Corte di Appello di Genova sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost.;

2. - Nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle prime alla ripetizione di somme versate a titolo di imposta generale sull'entrata e di diritti per servizi amministrativi in occasione di importazioni di merci varie provenienti da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295;

3. - Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata, subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti, viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività é riconducibile alla previsione della norma censurata e le imprese in genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a fornire la suddetta prova, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare l'indebito; gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto la norma censurata, introducendo, anche per il passato, una modificazione del trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11 Cost., infine, in quanto l'art. 19 medesimo compromette sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non dovuti ai sensi del Trattato GATT;

4. - In entrambi i giudizi si sono costituite le parti private, che svolgono considerazioni adesive alle ordinanze di rimessione;

5. - É anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che

1. - I giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - I giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni da Paesi aderenti all'Accordo GATT;

3. - Sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente é però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da Paesi fuori dell'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);

4. - Secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate nella sentenza n. 170 del 1984, necessariamente esclusa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino e alla Corte d'Appello di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE