ORDINANZA N. 151
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui referendum) promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Cocozza Sabino ed altri iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, Prima Serie Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Cocozza Sabino ed altri il G. i. presso il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 e pervenuta alla Corte Costituzionale il 19 giugno 1986 (R.O. n. 494/1986), ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.:
1) dell'art. 51, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui referendum), nella parte in cui non prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), si applicano anche quando i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per richiesta di referendum;
2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della su indicata legge n. 352/1970 (come modificato a seguito dell'accoglimento della prima eccezione), nella parte in cui non prevede che per i reati ivi menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sempre in riferimento all'art. 3 Cost.;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza omette, in relazione ad entrambe le questioni, fra loro strettamente collegate, qualsiasi riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, ed é quindi carente in modo assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse;
che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore presso il Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI