ORDINANZA N. 147
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Della Bella Paolo ed altri, iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Della Bella Paolo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice relatore Giovanni Conso;
Udito l'avv. Paolo Barile per Menescalchi Franco e Della Bella Paolo;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 ottobre 1980, ha denunciato, "in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost. anche in relazione agli artt. 7, primo comma, e 19 Cost.", l'illegittimità dell'art. 402 del codice penale, che punisce il vilipendio della religione dello Stato;
e che la questione si fonda unicamente sul rilievo che l'art. 8 della Costituzione, "nello stabilire che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge", "esclude chiaramente che una qualsiasi confessione religiosa possa ritenersi assunta a religione dello Stato";
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985) la legge 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" e che tale legge é entrata in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica (v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 20 giugno 1985);
e che il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano";
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua di tale innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 364 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI