ORDINANZA N. 117
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice penale e dell'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Chapman Andrew Robert iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161-bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 marzo 1985 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Hatzivakalelis Sotiros iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Hattab Mohamed Lamine iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Perugia dubita, in riferimento all'art. 10, primo e secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 81, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in quanto detta norma - prevedendo, in base ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale (art. 204, secondo comma, c.p.), l'obbligatoria irrogazione allo straniero, condannato per i delitti in materia di stupefacenti ivi indicati, della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata - impedisce, stante il disposto dell'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., la concessione della sospensione condizionale della pena anche ove, come nei casi di specie, la pena irrogata lo consenta: ciò che, ad avviso della Corte rimettente, darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadino e straniero;
che analoga questione é sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Venezia, la quale peraltro impugna, per gli stessi motivi, oltre al citato art. 81, anche l'art. 235 c.p. - che prevede in via generale la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato - ed assume come parametro l'art. 3 Cost., ritenuto "applicabile anche allo straniero ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10" Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle questioni sollevate;
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze, é intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in tema di pericolosità sociale presunta, secondo cui "nei casi espressamente determinati la qualità di persona socialmente pericolosa é presunta dalla legge" - e dispone, invece, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto é persona socialmente pericolosa";
che spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 legge 685/1975, nonché sull'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., ed in particolare renda non più obbligatoria la irrogazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti e consenta di concedere a costui la sospensione condizionale della pena in caso di accertamento negativo circa la pericolosità sociale;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate, dato che essa verrebbe meno ove alla disposizione sopravvenuta venissero attribuite le conseguenze sopra ipotizzate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Perugia e Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE