ORDINANZA N. 104
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in riferimento all'art.10, comma secondo, n. 14, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fallimento Romana combustibili s.r.l. c. Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 1982;
Visto l'atto di costituzione del Fallimento Romana combustibili s.r.l. nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dal Fallimento Romana combustibili s.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed avente ad oggetto un avviso di accertamento di reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la Corte di cassazione con ordinanza del 3 luglio 1981 (reg. ord. n. 58 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost.;
che la Corte - premesso che la Commissione tributaria centrale, autrice della sentenza impugnata, aveva proceduto alla ricostruzione dei fatti, accettando anche nuovi documenti - osservava che l'impugnato art. 26 ammetteva il ricorso alla detta commissione "soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa";
che l'art. 10, secondo comma, n. 14, l. 9 ottobre 1971 n. 825 in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 636/1972 aveva per contro previsto il ricorso alla Commissione centrale "per soli motivi di legittimità";
che ciò induceva la Corte a dubitare che la norma impugnata fosse viziata da eccesso di delega (art. 76 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, richiamava la sent. di questa Corte n. 57 del 1982, chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
che il Fallimento si costituiva e chiedeva che la Corte sollevasse davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. n. 636/1972, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la discussione orale davanti alla Commissione tributaria centrale.
Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già decisa con sent. n. 57 del 1982.,in cui questa Corte ha osservato, anche in base ad argomenti di carattere storico e sistematico, come l'espressione "motivi di legittimità", contenuta nell'art. 10 n. 14 della legge di delega n. 825 del 1971, vada intesa non già nel senso processualcivilistico di motivi "di diritto" bensì nel significato, proprio del processo amministrativo, secondo cui il giudice ben può ricostruire la realtà materiale su cui esplica i propri effetti l'atto impugnato;
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.