Sentenza n.73 del 1987

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SENTENZA N. 73

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) e dell'art. 9 decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495 promosso con l'ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Pischedda Roberto contro il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Pischedda Roberto contro il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 322 e dell'art. 9 decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 per contrasto con l'art. 3 Cost.

Oggetto del giudizio a quo é il provvedimento con il quale in data 8 febbraio 1978 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, ha disposto che il vice brigadiere Pischedda Roberto, non trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 1 legge 19 maggio 1976 n. 322, "cessa dalla prima rafferma triennale per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio ed é collocato in congedo illimitato, con decorrenza dal 15 ottobre 1977".

Si desume dall'ordinanza di rinvio che il Pischedda, dopo la ferma di tre anni, non era stato ammesso alla rafferma triennale, ma alla ulteriore ferma di un anno a titolo di esperimento, prevista dall'art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495. Decorso tale anno e ammesso alla prima rafferma triennale con inizio il 23 settembre 1977, il Pischedda si sposò il 15 ottobre successivo.

Secondo le norme impugnate i sottufficiali dei carabinieri possono contrarre matrimonio solo quando sia decorso il primo anno di rafferma (nella fattispecie solo dopo il 23 settembre 1978). Da ciò il provvedimento del Comando generale.

Assume l'ordinanza di rimessione che la normativa in discorso creerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che sono stati immediatamente raffermati (possibilità del matrimonio dopo quattro anni complessivi) e coloro che, come il Pischedda, hanno dovuto superare, prima della rafferma triennale, l'anno di servizio ad esperimento (possibilità del matrimonio dopo cinque anni complessivi).

L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto l'infondatezza delle sollevate questioni.

Ai fini del diverso trattamento "all'interno, per così dire, dell'Arma dei Carabinieri", non sarebbe rilevante il fatto che "da alcuni la condizione del previo servizio di un anno nella rafferma sia raggiunta prima e da altri, per minori meriti, dopo"; decisivo sarebbe il fatto che "per gli uni e per gli altri, superato l'anno di servizio nella rafferma, la legge riserva uguaglianza e non disparità di trattamento".

Considerato in diritto

1. - L'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale: praticamente, cioè, tenuto conto della durata della ferma iniziale, dopo quattro anni di servizio complessivo.

Va chiarito che il militare, compiuto il periodo triennale della originaria ferma e qualora riscontrato carente nei requisiti di idoneità fisica ovvero per deficienza d'altre qualità, può essere medio tempore ammesso, a titolo di esperimento, a limitata rafferma annuale, assentibile di massima per non oltre due volte consecutive (art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495: Rafferme per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri).

Stante dunque la lettera della norma per la contraibilità del matrimonio, "al compimento del primo anno della prima rafferma triennale", il periodo intermedio di rafferma in esperimento non é validamente conteggiabile nel quadriennio di servizio, normalmente richiesto perché il militare possa sposarsi senza incorrere in conseguenze di stato.

Ma il giudice remittente ravvisa nel contesto delle descritte disposizioni una lesione dell'art. 3 Cost., per una sostanziale, incongruente disparità di trattamento nell'ambito di situazioni obiettivamente identiche, indipendentemente dalla species, in carriera, della ferma in corso.

2.1. - É da osservare anzitutto, per i fini del decidere, che il disposto sulla natura delle rafferme nel loro susseguirsi (art. 9 del decreto-legge luogotenenziale n. 495 del 1919) attiene alla vicenda solo perché influenza il conteggio del periodo occorrente per chi voglia esercitare la facoltà di contrarre le nozze. La questione, così circoscritta all'ambito dell'art. 1 della legge n. 322 del 1976, é fondata. I Carabinieri costituiscono - come in passato questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 216 del 1985 - la prima Arma dell'Esercito, con il dovere di concorrere unitamente alle altre truppe alle operazioni militari, assumendo ove occorra quel ruolo operativo del quale nella storia della Nazione si ritrova incisivo atto.

Compete, peraltro, istituzionalmente al detto organismo di espletare servizio di polizia, secondo quanto previsto sin dalle Patenti dell'ottobre 1822, a tenore delle quali l'Arma dei Carabinieri é una "forza" costituita per la "conservazione dell'ordine, e la esecuzione delle leggi". Talché anche singolarmente i militari che ne fanno parte - così le norme generali del 1822 - devono "stimarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a tutte le ore".

Da qui il razionale fondamento di un complesso di statuizioni, tradizionalmente mantenuto pur negli opportuni aggiornamenti e volto a regolare - in compiuta normativa - le attribuzioni d'istituto dell'arma quale corpo di polizia civile e militare.

Ne deriva l'indeclinabile radicata esigenza - al di là della dedizione individuale - di una disponibilità permanente di personale in un congruo potenziale: resa essa operativa ed efficiente mediante presenza continuativa di contingenti di servizio, tratti dalle leve più giovani. Va ricordato, al proposito, che ancora nel recente passato restava imposto (d.l.lgt. 18 gennaio 1947, n. 133) un limite numerico nella forza organica globale entro cui i militari potevano, secondo il loro grado, essere autorizzati alle nozze.

2.2. - In atto, il legislatore sopperisce agli scopi di evitare dispersioni logistiche per effetto dell'inserimento nei rispettivi nuclei familiari dei militari sposati, con la previsione - come illustrato - di un primo quadriennio, anteriormente al cui compimento non é dato contrarre matrimonio ove si intenda continuare nell'attività lavorativa prescelta.

Sennonché - come nota il giudice a quo - rimane estraneo al delineato sistema, pur razionale, che il militare obbligato ad un iniziale (quadriennale) periodo di reperibilità in tempo reale abbia rivestito - o rivesta - l'uno o l'altro status, essendo entrambi in ogni caso identica fonte dei doveri di servizio.

Si palesa, in altri termini, fortemente discriminatorio e irragionevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la posizione di "esperimento" abbia a dilatare i suoi scopi, interni al rapporto, ben al di là della subordinazione militare, col proiettarsi - per contro - entro la sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono, tra l'altro, valori costituzionalmente protetti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI  

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE