ORDINANZA N. 68
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 dal Pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Ladurner Agnes e Gamper Josef iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che:
1.1. - Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 (notificata il 21 e comunicata il 28 successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1981 e iscritta al n. 780 R.O. 1981) sulla opposizione all'esecuzione del decreto n. 4/80 del Tribunale per i minorenni di Trento, che aveva tra l'altro puntualizzato i tempi e i modi nel rispetto dei quali il figlio minore Thomas, affidato alla madre, poteva incontrare il padre Josef, il Pretore di Fondo dichiarò non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 612 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 13 Cost., là dove non esclude la propria applicabilità all'esecuzione forzata relativa ad obblighi di fare nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore "oggetto-soggetto" dell'obbligo di fare.
1.2. - In questa sede nessuna delle parti si é costituita né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Nell'adunanza dell'11 febbraio 1987 in camera di consiglio ha svolto relazione il giudice Andrioli.
Considerato che:
3. - In disparte il rilievo, sottolineato nella ultima battuta dell'ordinanza di rimessione, che "Una normativa che preveda norme particolari per l'esecuzione forzata, in subietta materia, o che comunque riveda le norme attualmente in vigore sarà sicuramente bene accolta anche da tutti coloro che operano in questo delicato settore dell'attività giudiziaria e assistenziale", la questione é inammissibile perché coinvolge l'art. 612 e non l'art. 613 (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione), nel quale sarebbe sussumibile la resistenza del minore all'attuazione forzata del decreto del Tribunale per i minorenni di Trento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13 ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE