Ordinanza n.60 del 1987

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ORDINANZA N. 60

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Mattia Gino iscritta al n. 984 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, Cost., degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc. pen., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti;

che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione si espone: a) che, nella specie, il Pretore di Pietrasanta aveva trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca, a seguito di richiesta di quest'ultimo, copia autentica degli atti relativi al procedimento in questione; b) che, successivamente, il Pubblico Ministero aveva richiesto la trasmissione degli atti in originale; c) che il Pretore, aderendo a tale richiesta, aveva inviato al Pubblico Ministero gli originali degli atti; d) che, quindi, il Pubblico Ministero, in applicazione delle disposizioni impugnate, aveva già disposto, per motivi di connessione, la riunione del procedimento ad altro pendente presso il suo Ufficio; e) che il Pretore, in conseguenza di tale provvedimento, era stato ormai privato della competenza a conoscere del reato per il quale aveva iniziato l'azione penale;

Considerato che, con la trasmissione degli atti originali al Pubblico Ministero di Lucca, il Pretore di Pietrasanta si é spogliato del processo, tant'é che il Pubblico Ministero ha già provveduto, come comunicato con lettera del 29 ottobre 1979, alla riunione dei procedimenti;

che, pertanto, il giudice a quo quando ha emesso l'ordinanza di rinvio a questa Corte, non aveva più poteri decisori in ordine al procedimento stesso;

che, di conseguenza, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE