ORDINANZA N. 40
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 30 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1986 ed iscritto al n. 6 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 27 luglio 1985, n. 322/85, del TAR per l'Emilia-Romagna, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 8 novembre 1985 n. 555/85 (determinazione della data di chiusura dell'esercizio venatorio);
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 30 dicembre 1985, ha proposto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri conflitto di attribuzioni avverso l'ordinanza n. 322/85 del 27 luglio 1985 con cui il TAR per l'Emilia-Romagna aveva sospeso l'esecuzione di parti della delibera n. 1966 del 26 marzo 1985 con la quale la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna aveva approvato il calendario per l'esercizio venatorio per la stagione 1985, nonché avverso l'ordinanza n. 555/85 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI, confermativa della precedente;
che nel ricorso é dedotta l'invasione della sfera di competenza regionale per violazione degli artt. 103, primo comma, 113, 117, 118 e 125 Cost. in relazione all'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, come modificato dal d.P.C.M. 20 dicembre 1978;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito, deducendo l'infondatezza del ricorso;
che con atto notificato il 19 giugno 1986 la Regione Emilia-Romagna ha rinunziato al ricorso;
che la rinuncia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 30 dicembre 1985 dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento delle ordinanze n. 332/85 del 27 luglio 1985 del TAR dell'Emilia Romagna e n. 555/8/5 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI (n. 6 del registro conflitti 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE