Sentenza n.25 del 1987

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SENTENZA N. 25

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. unico, primo comma, della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante "Modifica all'art. 1, comma settimo, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica" limitatamente alle parole "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari"; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8:

"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi da primo a dodicesimo, che recano il seguente testo:

I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2 agosto 1975, n. 393, l'Enel é tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;

d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.".

II. "L'Enel é altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".

III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.".

IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone di potenza nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel é tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.".

V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".

VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio é ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'Enea é tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.".

VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, é disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".

VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".

IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.".

X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico- ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".

XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio 1970, n. 281.".

XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti."; e per l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico della legge n. 8/1983 "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca il seguente testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma, della l. 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento é effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.", iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del reg. referendum;

Viste le ordd. del 13 dicembre 1986 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le predette richieste;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. - In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo unico, commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986.

In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, verificava la regolarità delle richieste e la persistente vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la verifica aveva esito positivo.

Con ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio centrale, a norma dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del suddetto quesito con altri due, frattanto proposti e concernenti anch'essi richieste abrogative sul tema delle centrali elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).

Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di questi nonché il Partito Radicale negavano i presupposti della concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di tenere distinti i quesiti.

Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio dichiarava legittima la richiesta di referendum.

2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio 1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius: penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del 1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.

L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale su indicata.

Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di referendum.

3. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio 1986, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. un., primo comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire centrali elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".

L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e, riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la richiesta di referendum.

Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l. 25 maggio 1970 n. 352.

4. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14 gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.

Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.

In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del Trattato Euratom. Il Governo non si avvaleva per contro della facoltà suddetta.

Considerato in diritto

1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui ammissibilità la Corte é ora chiamata a pronunciarsi - investono, rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2) il terz'ultimo (rectius penultimo, ossia tredicesimo) comma dello stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento é effettuata dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera b), della legge 18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di realizzare o gestire impianti elettronucleari.

3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.

Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato il Governo, il quale non si é avvalso della facoltà di presentare memorie.

In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981, osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1957 n. 1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di referendum sono invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato, concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale (Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari: competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli Stati membri.

4. - Del pari palese é l'estraneità al Trattato del terzo quesito referendario, il quale é diretto a ripristinare la posizione originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 18 dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato, le quali prevedono e disciplinano le "imprese comuni". Invero, a parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa) su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà, che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce espressione dell'autonomia negoziale dell'Ente, senza alcun collegamento con la disciplina comunitaria.

Risulta evidente quindi come la norma per cui é richiesto il referendum non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicché anche per essa non può ritenersi operante il limite anzidetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:

per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n. 8 del 1983;

per l'abrogazione dell' art. unico, comma primo, lett. b), l. 18 dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica); richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE.