ORDINANZA N. 22
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, primo comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1ø aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Marcoz Bruno e Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore d'Aosta, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1ø aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), i quali, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1);
che, secondo il giudice a quo, da un lato, l'art. 1 della legge in questione, avendo come scopo la tutela della proprietà agricola, é in contrasto con l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Valle d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia, non prevedendo lo Statuto regionale (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) una competenza legislativa in materia di proprietà agricola, bensì solo in materia di organizzazione dell'agricoltura (art. 2, lett. d); dall'altro, gli articoli 1 e 2, comma primo, violano sia l'art. 16 Cost., in quanto pongono limiti alla libertà di circolazione relativi alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente, mentre la norma costituzionale permette limitazioni di carattere generale solo per motivi di sanità e di sicurezza, sia l'art. 42 Cost., in quanto il divieto di circolazione e parcheggio sulle strade pubbliche, all'infuori di quelle individuate dall'art. 1, impedisce "alla proprietà pubblica di raggiungere il soddisfacimento dell'interesse pubblico";
Considerato che presupposto per l'applicazione della legge é la circolazione e il parcheggio sulle strade individuate ai sensi degli artt. 1 e 2, comma primo, della legge regionale n. 18 del 1977;
che il giudice a quo ha invece omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualità della strada cui si riferiva la fattispecie dinanzi a lui pendente;
che, risultando in tal modo del tutto eluso il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi della questione, va dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordd. nn. 219, 202 e 69 del 1986), la manifesta inammissibilità della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1ø aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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