SENTENZA N. 13
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 dal Consiglio Regionale della Lombardia, recante "Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 26 novembre 1985, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 45 del Registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto1. - Il Consiglio regionale della Regione Lombardia approvava il 27 marzo 1985 e riapprovava il 29 ottobre 1985, una legge recante disposizioni per il "Rifinanziamento dell'art. 10 della 1. reg. 3 marzo 1980, n.22". Con ricorso 26 novembre 1985 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, in via principale, giudizio di legittimità costituzionale di tale legge, deducendo la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
Nel ricorso si premette che la 1. reg. 3 marzo 1980, n. 22 (Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano), all'art. 10 aveva stabilito che, al fine di anticipare l'attuazione del piano di ristrutturazione e risanamento delle ferrovie gestite dalla S.p.a. F.N.M. approvato dal consiglio regionale il 6 marzo 1979, attraverso un parziale rinnovo del materiale rotabile, la regione avrebbe concesso alla società contributi, a titolo di anticipazione di quanto dovutole in base alla legge 8 giugno 1978, n. 297, fino alla concorrenza di lire 12 miliardi.
Gli artt. 12 e 13 della L. reg. n. 22 del 1980 avevano anche preveduto che la Società F.N.M., per ottenere l'erogazione del contributo, dovesse surrogare la Regione in tutti i diritti di credito vantati verso lo Stato ai sensi del precedente articolo 10 e che, allorquando la Società, dopo l'avvenuta surrogazione, avesse ottenuto dallo Stato in tutto o in parte il pagamento per il rinnovo e l'ammodernamento del materiale, il contributo regionale le sarebbe stato revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate avrebbero dovuto essere rimborsate alla regione. L'art. 15, dettando la norma finanziaria, al comma secondo, lett. B), aveva inserito nello stato di previsione delle entrate la seguente variazione: "nel titolo IV, categoria 3", "Entrate derivanti da rimborsi di crediti" é istituito il capitolo 4.3.1012 "Recupero delle somme anticipate alla F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297" e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.
Ciò premesso, nel ricorso si osserva che il disegno di legge impugnato contiene disposizioni analoghe a quelle degli artt. 12 e 13 della 1. reg. n. 22/80 disponendo (art. 1)che "per le finalità previste dall'art. 10 della l. reg. n. 22 del 1980 ed al fine di consentire il completamento della fornitura di materiale rotabile destinato alla ristrutturazione e al risanamento delle ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. é autorizzata per il 1985 la concessione di un contributo in capitale di 1. 6.000 milioni, a titolo di anticipazione, ad integrazione degli interventi già disposti dal titolo III della citata L. R. n. 22 del 1980 e la conseguente iscrizione di detto importo negli stati di previsione delle entrate e delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985". La copertura di tale spesa é stata effettuata prevedendo (art. 4) che la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1012 "Recupero delle somme anticipate alle F.N.M. per interventi di risanamento di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297" é incrementata di L. 6.000 milioni.
Secondo il Presidente del Consiglio il disegno di legge impugnato viola l'art. 81 Cost. in quanto prevede che, per far fronte alla spesa disposta dall'art. 1, siano destinate somme previste come assegnabili dallo Stato alle F.N.M., mentre la Corte costituzionale, con la sent. n. 54 del 1983, ha già ritenuto che coperture di spesa di tal genere non soddisfano al precetto dell'art. 81, quarto comma.
Nel ricorso si sottolinea al riguardo che nel disegno di legge, all'entrata sono imputate somme, di cui non é normativamente previsto che debbano affluire alla Società F.N.M. prima della fine dell'esercizio e la cui percezione da parte della regione é pertanto collegata ad una erogazione che prima della chiusura dell'esercizio può mancare.
2. - Dinanzi a questa Corte si é costituita fuori termini la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto3. - Pregiudizialmente deve dichiararsi l'irricevibilità dell'atto di costituzione della Regione Lombardia, avvenuta dopo il decorso del termine perentorio previsto dagli artt. 34 e 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 23 delle norme integrative 16 marzo 1956.
4. - Il presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via principale, giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge approvata dal Consiglio regionale della Regione Lombardia il 27 marzo 1985, riapprovata il 29 ottobre 1985, recante disposizioni sul "Rifinanziamento dell'art. 10 della l. reg. 3 marzo 1980, n. 22". Ha dedotto la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., affermando che nella legge impugnata non é prevista un'adeguata ed effettiva copertura degli oneri finanziari ad essa conseguenti.
La questione é fondata.
5. - La legge impugnata, integrando gl'interventi già disposti con la legge reg. 3 marzo 1980, n. 22 (recante "Contributi straordinari alla S.p.a. Ferrovie Nord Milano") prevede (art. 1) - al fine di consentire il completamento della fornitura di materiale rotabile destinato alla ristrutturazione ed al risanamento delle ferrovie gestite dalle Ferrovie Nord Milano - l'anticipazione di un contributo di sei miliardi di lire, proseguendo l'intervento previsto a tal fine dalla legge regionale n. 22 del 1980. Detto contributo é destinato ad essere erogato, a domanda, previa "surrogazione" della Regione da parte delle Ferrovie Nord Milano "in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dell'ammontare del contributo concesso" (art. 2). La copertura della spesa inerente alla concessione del contributo é stata prevista (art. 4) iscrivendo in bilancio, tra le entrate, l'introito di sei miliardi di lire, che dovrebbe derivare dal rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della "surrogazione" della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della l. 8 giugno 1978, n. 297.
Questa Corte ha già affermato il principio (Sent. 8 marzo 1983, n. 54), secondo il quale la copertura finanziaria di leggi regionali, che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, previa cessione alla Regione del relativo credito, non può essere correttamente disposta mediante la semplice previsione (tra le entrate, dell'incasso, in un momento futuro ed incerto, delle medesime somme) operata attraverso la cessione del credito verso lo Stato. In tal modo, infatti, l'anticipazione viene a configurarsi come una partita di giro, mentre essa implica un esborso effettivo. Tale esborso si verifica con il realizzarsi dei presupposti che l'autorizzano e si differenzia, dunque, strutturalmente e funzionalmente dalla partita di giro. Ne deriva che, costituendo l'anticipazione "un nuovo onere a carico del bilancio regionale", "la relativa copertura va reperita, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione" (Corte cost. sent. 8 marzo 1983, n. 54, cit.).
Sulla base di tali principi, deve affermarsi l'inidoneità del citato art. 4 della legge impugnata ad adempiere al precetto dell'art. 81 Cost. Infatti, esso prevede la copertura degli oneri finanziari, che la legge comporta, con il recupero delle somme anticipate in seguito all'erogazione (e all'incasso) dei contributi statali alle Ferrovie Nord Milano ai sensi della l. 8 giugno 1979, n, 297. In tal modo si fa riferimento ad un introito del tutto incerto nell'an e nel quando, giacché, secondo l'art. 12 della l. 3 marzo 1980, n. 22, l'anticipazione é erogata senza che esista la certezza (oltre che la esigibilità) del credito delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato. Infatti, detto art. 12 - che disciplina le anticipazioni ex art. 10 della l. n. 22 del 1980, alle quali la legge impugnata si riferisce - prevede l'erogazione delle anticipazioni, fra l'altro, a condizione che le Ferrovie Nord Milano abbiano "esperito apposite gare, previo avviso al pubblico, sulla base delle modalità e delle specifiche tecniche che saranno approvate dalla giunta regionale" per l'acquisto del materiale rotabile. Non si fa alcun riferimento al previo positivo esperimento anche delle procedure amministrative necessarie, affinché alle Ferrovie Nord Milano siano effettivamente concessi i contributi previsti dalla l. 8 giugno 1978, n. 297, nei limiti degli stanziamenti disponibili.
Ne deriva che alla spesa inerente all'attuazione delle previsioni della legge impugnata é connessa una copertura finanziaria del tutto aleatoria. Pertanto la normativa censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 (recante disposizioni per il "Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22").
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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