ORDINANZA N. 9
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 165/1980), la Commissione tributaria di secondo grado di Enna, sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della questione;
Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;
che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE