Ordinanza n. 316 del 1986

 

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1978 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Maffeis Santo e il Comune di Gussago, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale Maffeis Santo, affittuario coltivatore diretto di terreni di proprietà di Gatti Pier Luigi, chiedeva che il Tribunale di Brescia condannasse l'espropriante Comune di Gussago al risarcimento del danno per essere stati occupati i terreni prima ancora della determinazione dell'indennità provvisoria a lui spettante, il giudice adito ha sollevato d'ufficio con ordinanza del 31 maggio 1978, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1979, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (espropriazione per pubblica utilità e coordinamento dell'edilizia residenziale), nella parte in cui, dopo aver riconosciuto al coltivatore non proprietario (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante) un diritto, autonomo e disgiunto da quello del proprietario, a percepire un'indennità di pari importo:

a) non consente al coltivatore stesso di essere parte del procedimento ablativo;

b) subordina il pagamento dell'indennità a lui spettante al comportamento del proprietario, cui é rimessa l'accettazione dell'indennità per lui solo predeterminata;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo il difetto di rilevanza della questione e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione fa difetto un'adeguata motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio de quo, né l'esposizione dei fatti e delle vicende processuali contenute nell'ordinanza stessa fornisce elementi che consentano di dedurre se la decisione della questione proposta rilevi o meno nel procedimento pendente davanti al giudice a quo, avente ad oggetto un'istanza di risarcimento dei danni per fatto illecito della pubblica Amministrazione;

che l'ordinanza - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - va quindi dichiarata inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 31 maggio 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.