Ordinanza n. 314 del 1986

 

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ORDINANZA N. 314

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 4, d.-l. 30 gennaio 1979 n. 21 conv. in legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione) promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1979 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Scagliotti Luigi e Ferretti Ugo, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Scagliotti Luigi e Ferretti Ugo il Pretore di Genova, con ordinanza del 28 giugno 1979 (n. 802 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 Cost., dell'art. 2 n. 4 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione);

che la norma citata stabilisce che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di abitazione non si applica per quelli fondati sulla risoluzione della locazione per gravi inadempienze del conduttore;

che, a parere del Pretore, la disposizione suddetta contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto non consentirebbe che possa giovarsi della delibera il conduttore condannato con sentenza alla risoluzione del contratto per grave inadempienza consistente nel mancato pagamento di canoni, successivamente versati per intero, mentre la stessa legge concede il suddetto beneficio nell'identico caso di provvedimenti fondati sulla morosità che sia stata poi sanata;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione é sopravvenuto l'art. 3 della l. 1ø febbraio 1980 n. 25, che ha nuovamente disciplinato la materia, sulla quale si sono poi succeduti altri provvedimenti legislativi e da ultimo il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata nella cancelleria il 31 dicembre 1986.