ORDINANZA N. 312
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo comma, e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, modificato con legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), promossi con due ordinanze emesse il 4 luglio e il 12 novembre 1979 dal Pretore di Carpi nei procedimenti civili vertenti tra Capozzi Michele c. Pagliuca Gerardo e Rovatti Franco c. Frignani Claudio e da Ferrari Walter c. gli eredi di Boccaletti Edoardo, iscritte al n. 711 reg. ord. 1979 e n. 174 del reg. ord. 1980 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979 e n. 138 dell'anno 1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento tra Capozzi Michele e Pagliuca Gerardo, il Pretore di Carpi, con ordinanza del 4 luglio 1979 (n.711 del 1979) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.1, u. co. e 2 della l. 31 marzo 1979 n. 93, nella parte in cui dispongono che la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati sull'urgente e improrogabile necessità del locatore;
che identica questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dallo stesso Pretore di Carpi, con ordinanza del 12 novembre 1979 (n. 174 del 1980), nei procedimenti esecutivi riuniti iniziati su ricorsi proposti da Rovatti Franco contro Frignani Claudio e da Ferrari Walter contro gli eredi di Boccaletti Edoardo;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;
che dopo le due ordinanze di rimessione la materia é stata nuovamente disciplinata dall'art. 3 della l. 1 febbraio 1980 n. 25 e successivamente da altri provvedimenti legislativi tra cui, da ultimo, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo, a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Carpi.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.