ORDINANZA N. 292
ANNO 1986
LA CORTE COSTITUZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 100 del codice di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1979 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carido di D'Ambrosio Gennaro, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza dell'11 gennaio 1979, ha denunciato: a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 100 del codice di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; b) in riferimento all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 304 del codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reità contenuta nella denuncia o querela";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, quanto alla prima questione, che le denunce concernenti gli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 100 del codice di procedura civile vengano dichiarate inammissibili perché irrilevanti, e le denunce concernenti gli artt. 22 e 91 del codice di procedura penale vengano dichiarate non fondate; quanto alla seconda questione, che la denuncia dell'art. 304 del codice di procedura penale venga dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, quarto comma, così dispone: "Le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi";
e che spetta al giudice a quo valutare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la prima questione sia ancora rilevante;
che identica pronuncia va adottata con riguardo alla seconda questione, in quanto prospettata dal giudice a quo come "strettamente connessa" con la precedente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.