ORDINANZA N. 289
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e quater, legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) promossi con le ordinanze emesse il 17 gennaio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra s.r.l. La Vedetta Lombarda e Bonacina Achille ed altre (n. 450 reg. ord. 1986) publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale dell'anno 1986; il 13 febbraio 1986 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Nonna Domenica e Piacente Anna (n. 484 reg. ord. 1986); il 25 febbraio e 14 marzo 1986 (due ordinanze) dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Quaglino Antonio e s.r.l. Coop. Economica Sportiva, di Gregorio Armando e Macario Gioia Bruno (nn. 485 e 488 reg. ord. 1986), tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nonna Domenica e Piacente Anna ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Pretore di Bari con ordinanza del 13 febbraio 1986 (reg. ord. n. 484 del 1986) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.-l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.-l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente con la sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42 Cost. Oggetto dell'impugnativa era anche il comma 9-quater;
che la stessa questione veniva sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 25 febbraio 1986, emessa nel procedimento vertente tra Quaglino Antonio e s.r.l. Cooperativa economica sportiva (n. 485/1986) e del 14 marzo 1986, emessa in causa Di Gregorio Armando c. Macario Gioia Bruno (n. 488/1986), nonché dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 17 febbraio 1986, emessa in causa Bonacina Achille c. s.r.l. "La Vedetta lombarda" (n. 450/1986);
Considerato che i giudizi per la loro identità debbono essere riuniti;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione degli artt. 3 e 42 Cost.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e quater d.-l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali di Busto Arsizio e di Torino, nonché dal Pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa da questa Corte con sent. n. 108 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.