ORDINANZA N. 287
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 legge Regione Veneto 2 maggio 1980 n. 40 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1981 dal Pretore di Portogruaro nel procedimento penale a carico di Falcon Attilio ed altro iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Falcon Attilio e Bortolotto Ottorino, tratti a giudizio per avere eseguito una costruzione diversa da quella prevista nella concessione edilizia (art. 17 l. 28 gennaio 1977 n. 10), il Pretore di Portogruaro con ordinanza del 16 giugno 1981 (reg. ord. n. 689 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Reg. Veneto 2 maggio 1980 n. 40, contenente una specifica definizione delle "opere in parziale difformità dall'autorizzazione";
che secondo il Pretore la norma impugnata integrava non soltanto il precetto contenuto nell'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10 e sanzionato in via amministrativa, ma altresì il successivo art. 17 lett. a), relativo alle sanzioni penali per dette opere;
che tale integrazione contrastava, ad avviso del giudice rimettente, con l'esigenza di uniforme disciplina per tutto il territorio nazionale delle disposizioni penali, e quindi col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e rendeva altresì incerta la delimitazione dell'illecito per cui si procedeva, così ledendo il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui all'art. 25 Cost.;
che nel giudizio interveniva il Presidente della Giunta regionale del Veneto, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata, in quanto la norma impugnata serviva ad integrare soltanto l'art. 15 l. statale n. 10 del 1977, concernente le sanzioni amministrative, e non anche i precetti penali contenuti nell'art. 17 della stessa legge;
Considerato che - a prescindere dalla sopravvenienza della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 e in particolare degli artt. 2 (sostituzione degli artt. 15 e 17 l. n. 10 del 1977); 7, primo comma (opere eseguite in totale difformità dalla concessione); 8 (determinazione delle variazioni essenziali) e 20 (sanzioni penali), nonché delle leggi urbanistiche regionali 27 giugno 1985 n. 61 e 11 marzo 1986 n. 9 - il dubbio di incostituzionalità si appalesa manifestamente infondato in quanto la definizione contenuta nell'impugnato art. 93, ult. co., l. reg. n. 40 del 1980 é intesa - come dedotto dalla stessa Regione Veneto - ad integrare l'art. 15 l. statale n. 10 del 1977, ossia la disciplina concernente le sanzioni amministrative, e non riguarda le fattispecie penali previste nell'art. 17 l.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, ultimo comma, l. Regione Veneto 2 maggio 1980 n. 40, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. dal Pretore di Portogruaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.