ORDINANZA N. 277
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e Ministero poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta il 18 gennaio 1985) nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e il Ministero delle poste e telecomunicazioni il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilità del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.;
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha in primo luogo rilevato che il collegio rimettente ha omesso di prendere in esame, nel giudizio a quo, la preliminare "eccezione di decadenza" dedotta dal convenuto Ministero delle poste e telecomunicazioni, secondo il quale il termine di sei mesi, previto dagli artt. 91 e 96 lett. f) d.P.R. n. 156 del 1973 "per l'esperibilità dell'azione", sarebbe stato inutilmente lasciato decorrere dalla Brevaglieri.
Considerato che si rende necessario che il giudice a quo integri, in merito alla suddetta eccezione, la propria delibazione sulla rilevanza, giacché la sollevata questione rimarrebbe priva di concreta incidenza nel caso di accertamento della improponibilità dell'azione;
che pertanto (come già provveduto in analoga fattispecie con sentenza n. 190 del 1984) vanno restituiti gli atti al Tribunale rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre l986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.