ORDINANZA N. 263
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva), promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Tribunale di Roma sull'appello proposto da Deodati Antonio, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale é stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";
considerato che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"), "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n.532), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.