Ordinanza n. 262 del 1986

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ORDINANZA N. 262

 

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con cinque ordinanze emesse rispettivamente il 26 giugno 1985, il 21 gennaio 1986, il 21 dicembre 1985 e il 22 luglio 1985 (n. due ordinanze) dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Motta Antonio, Gelli Licio, Di Mauro Angelo, Gionta Ernesto, Lambie Castro Haidee Georgiana, iscritte al n. 855 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 255, 290, 324 e 331 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 34 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1986.

 

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanze del 26 giugno 1985 (r.o. 855 del 1985), del 22 luglio 1985 (due: r.o. 324 e 331 del 1986), del 21 dicembre 1985 (r.o. 290 del 1986) e del 21 gennaio 1986 (r.o. 255 del 1986), ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale é stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";

 

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

 

che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"), "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura".

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura", questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.