ORDINANZA N. 261
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53, e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal pretore di Santhià nel procedimento penale a carico di Guala Luigi iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256-bis dell'anno 1985;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio 8 ottobre 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;
ritenuto che il Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. l. 24 novembre 1981 n. 689 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nella parte in cui viene ammesso al beneficio della sanzione sostitutiva ex artt. 77, 53 e segg. l. 689/81 chi abbia commesso il reato di discarica vietata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, al riguardo, il pretore rileva come i reati d'inquinamento, per il tipo di interessi che ledono, sono considerati con particolare rigore dal legislatore, tanto risultando segnatamente dall'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689 che esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive (d'ufficio o a richiesta dell'imputato) per chi incorra nelle violazioni di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 l. 13 luglio 1966 n. 615 (legge cd. antismog) e degli artt. 21 e 22 l. 10 maggio 1976 n. 319 (legge Merli);
che alla luce di tali considerazioni il giudice a quo non riesce a comprendere come mai il legislatore del d.P.R. 915/82, nel disciplinare una materia del tutto analoga a quella delle leggi 615/66 e 319/76, volta alla protezione degli stessi rilevanti interessi (tutela dell'ambiente e della salute), non abbia esteso, anche ai reati in esso contenuti, la esclusione del beneficio delle sanzioni sostitutive;
che in tal modo si verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra chi inquina mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo (per i quali illeciti é esclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva) e chi invece inquina mediante stoccaggio sul terreno di rifiuti solidi urbani (che fruisce di tale beneficio).
Considerato che con costante giurisprudenza di questa Corte iniziative dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale, quale quella in oggetto, sono state ritenute inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata a tal fine dal giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, promossa dal pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.