Ordinanza n. 255 del 1986

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ORDINANZA N. 255

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Zannino Alberto e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1 s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1985 (R.O. n. 24/86) del Pretore di Napoli é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia é ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.