Sentenza n. 251 del 1986

 

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SENTENZA N. 251

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, codice di procedura civile promossi con cinque ordinanze emesse il 28 dicembre 1984 dal Pretore di Legnano nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Autoservizi Maggiore e Gallazzi Giacomo, s.n.c. Clebet, Tripicchio Amerigo, Rossi Luigi e Pisciottano Francesco iscritte ai nn. 420,421,422 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 99 e 100 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella G.U. n. 279 bis dell'anno 1985 e nn. 27/1 s.s. e 30/1 s.s. dell'anno 1986;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con atto notificato il 9 ottobre 1984 la s.p.a. Autoservizi Maggiore, esercente la propria attività nel campo degli autonoleggi - premesso che aveva noleggiato per più periodi le proprie autovetture a Giacomo Gallazzi, residente in Busto Arsizio, via Meda 10, rimasto debitore di lire 155.226 - lo convenne avanti il pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito in una con gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT al saldo effettivo, le spese diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore, dopo aver verificato la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del Gallazzi non comparso.

1.2. - Con atti regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 9 ottobre 1984, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture alla s.n.c. Clebet di Clerici e C., con sede in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta 15, rimasta debitrice di lire 379.615, convenne la or menzionata società e Giovanni Clerici, residente in Busto Arsizio, via L. Galvani 9, avanti il Pretore di Legnano per "accertato l'inadempimento della parte convenuta, condannarla al pagamento della somma di lire 379.615, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita e oltre le spese diritti ed onorari di causa. Sentenza con clausola". All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia della società convenuta e non anche di Giovanni Clerici del quale non é constatata la non comparizione.

1.3. - Con atto notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre 1984 al cui originale non é allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture ad Amerigo Tripicchio, residente in Voghera, corso 24 marzo 35, rimasto debitore di lire 192.102, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita a saldo effettivo e le spese, diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Tripicchio non comparso dopo aver verificato la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.

1.4. - Con atto regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Luigi Rossi, residente in Gallarate, via Grandi, rimasto debitore di lire 140.860, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del Rossi non comparso.

1.5. - Con atto, notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre 1984 al cui originale non é allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Francesco Pisciottano, rimasto debitore di lire 106.093, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese diritti ed onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Pisciottano non comparso dopo aver verificato la ritualità della notificazione dell'atto di citazione.

2. - Il Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto.

La motivazione in diritto e il dispositivo di rimessione sono collocati in distinte ordinanze rese sotto la stessa data del 28 dicembre 1984: I) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 420 R.O. 1985 rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Giacomo Gallazzi (supra l.1.); II) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 421 R.O. 1981, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e la s.n.c. Clebet e Giovanni Clerici (supra 1.2.); III) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 422 R.O. 1985, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Amerigo Tripicchio (supra l.3.); IV) notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1986, pubblicata nella G.U. n. 27/1 s.s. dell'11 giugno 1986 e iscritta al n. 99 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Luigi Rossi (supra 1.4.); V) notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1986; pubblicata nella G.U. 30/1 s.s. del 25 giugno 1986 e iscritta al n. 100 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Francesco Pisciottano (supra 1.5.).

3.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si é costituita; per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con tre atti depositati il 17 dicembre 1985 negli incidenti iscritti ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985, con atto depositato il primo luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 99 R.O. 1986 e con atto depositato il 15 luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 100 R.O. 1986, per la infondatezza della proposta questione.

3.2. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti, l'avv. Stato Vittoria si é rimesso allo scritto.

Considerato in diritto

4.1. - Il Pretore di Legnano, dopo aver constatato che su ognuno dei cinque giudizi sarebbe stato per territorio incompetente a conoscere delle domande proposte dalla s.p.a. Autoservizi Maggiore, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (Incompetenza) comma terzo ("L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa é riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo") c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto in riferimento agli artt. 24 comma secondo ("La difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") e 25 comma primo ("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") della Costituzione della Repubblica, sul riflesso che a) "in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica per cui chi é convenuto deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi "é dettato "il principio generale di competenza territoriale" che "é dato dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta (artt. 18 e 19 c.p.c.)", ma le "regole di competenza territoriale possono d'altra parte essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa" b) "la connessione tra non rilevabilità d'ufficio e derogabilità della competenza per territorio viene meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di accettazione della competenza. Al contrario semmai proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale può aver causato la contumacia, rendendo non agevole e non conveniente la difesa in giudizio in luogo diverso dalla residenza del convenuto e non determinato da altri elementi di connessione con la causa", di talché - sempre a giudizio del Pretore di Legnano - "con il meccanismo dell'art. 38 c.p.c., l'attore può arbitrariamente scegliere come luogo del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter confidare per la sua contumacia", c) "analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al principio del Giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 della Costituzione".

4.2. - Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato obietta al Pretore di Legnano che a) mere difficoltà di ordine pratico conseguenti a disposizioni di per sé incensurabili possono dar luogo a questioni di legittimità costituzionale sol qualora siano tanto gravi da vanificare del tutto i diritti attribuiti dalle norme costituzionali assunte a parametro, b) nel caso di specie non si ravvisano conseguenze di tale natura perché l'onere di costituirsi dinanzi ad un giudice diverso da quello di residenza, dato l'attuale grado di sviluppo delle comunicazioni, non rende eccezionalmente difficile la difesa in giudizio, c) l'art. 38 comma terzo c.p.c. non impedisce al contumace tardivamente costituitosi in primo grado, ancorché non rimesso in termini ex art. 294 c.p.c., di sollevare l'eccezione nella sua prima difesa e il contumace, rimesso in termini, é abilitato a sollevare l'eccezione d'incompetenza pure in sede di appello, d) pertanto, se il convenuto, insistendo nella contumacia, non si avvale di tale facoltà, sembra ragionevole vedere in siffatto atteggiamento una rinunzia alla eccezione, che non riveste significato sostanzialmente diverso da quello assegnato alla sua mancata proposizione nella prima difesa da parte del convenuto ritualmente costituitosi.

5. - L'analisi dei motivi cui il Pretore di Legnano ha affidato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 38 comma terzo c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. (supra 4.1.) ne pone in luce la inconsistenza.

Ad a) Non si può ravvisare in residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civiltà giuridica senza ignorare altri fori che nel campo della competenza territoriale prorogabile gli si affiancano (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione (art. 201) [rectius: 20) , foro stabilito per l'accordo delle parti (art. 281) [rectius: 28);.

Ad b) Equivoca é la illazione di contestazione della competenza del giudice adito desunta dalla contumacia del convenuto, dalla quale può pur ricavarsi l'accettazione di tale competenza, seppure non é tempo di rilevare che l'indizio peraltro tutt'altro che univoco, che si può ricavare dalla contumacia del convenuto, riflette la scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, che può indurre il convenuto a disertare il campo di battaglia.

Ad c) Le superiori considerazioni svolte in riferimento all'art. 24 comma secondo valgono a negare fondamento al sospetto di illegittimità dell'art. 38 comma terzo, a sostegno del quale il Pretore di Legnano si limita a richiamare i motivi addotti riguardo all'art. 25 comma primo, seppur non é lecito chiosare che la nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e 100 R.O. 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.